IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA 
 
 
                           (Sezione Prima) 
 
    ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso avente numero di
registro generale 90 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto
da: 
        - Consorzio di miglioramento  fondiario  «Valle  d'Agri»,  in
persona del Presidente pro tempore, autorizzato alla proposizione del
presente atto dal Consiglio  Direttivo  in  virtu'  di  delibera  del
24.01.2017  n.  42,  e  Zaccaria  Luca  Cosimo,  nella  qualita'   di
consorziato, rappresentati e  difesi  dall'avv.  Erminio  Marzovilli,
presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Potenza  alla  via
Mare Egeo n. 43; 
    contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale  in  carica,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Maurizio
Roberto Brancati, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'Ente,
in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4; 
    nei  confronti  di  Consorzio  di  Bonifica   della   Basilicata,
Consorzio  di  Bonifica  di  Bradano  e  Metaponto,  in  persona  dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in
giudizio; 
    per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,  quanto  al
ricorso introduttivo  della  deliberazione  del  Consiglio  Regionale
della Regione Basilicata 11.01.2017, n. 1 rubricata «Nuova Disciplina
in Matera di Bonifica Integrale, Irrigazione e Tutela del Territorio»
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.1 del 16.01.17, e  segnatamente
degli artt. 31- 32 e 33 con cui e' stata deliberata  la  soppressione
del ricorrente  e  l'acquisizione  delle  sue  attivita'  e  funzioni
nonche' del suo patrimonio al nuovo  costituito  unico  Consorzio  di
Bonifica denominato «Consorzio di Bonifica  della  Basilicata»  (Cfr.
doc. n. 1 L.R. Basilicata n.  1  estratta  dal  Bollettino  Ufficiale
della Regione); 
    - della nota 24/01/2017 prot. N.  11577/10AE  a  firma  del  Capo
Gabinetto del Presidente della Regione 
    - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale; 
    quanto ai motivi aggiunti 
    -  della  nota  del  23  marzo  2017,  prot.  N.  50199/10AE,  di
comunicazione della nomina  del  Commissario  unico  liquidatore  dei
Consorzi Bonifica Bradano e Metaponto,  Vulture  Alto  Bradano,  Alta
Vald'agri e di Miglioramento Fondiario Valle D'Agri, di cui  all'art.
31 della L.R. n. 1/17, nonche' della Consulta del nuovo Consorzio  di
Bonifica di cui all'art. 29 e 34 della predetta  legge  regionale  n.
1/17; 
    - della deliberazione di Giunta regionale n. 142 del 24  febbraio
2017, di nomina del Commissario unico  liquidatore  dei  Consorzi  di
Bonifica Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano, Alta Val d'Agri e
di Miglioramento Fondiario Valle D'Agri di cui all'art. 31 della L.R.
n. 1/17, nonche' della Consulta del nuovo Consorzio  di  Bonifica  di
cui all'art. 29 e 34 della predetta legge regionale n. 1/17; 
    -  di  ogni  altro  atto   annesso,   connesso,   presupposto   e
consequenziale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   della   Regione
Basilicata; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017,  il
referendario Benedetto Nappi; 
    Uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza; 
    1.  Parte  ricorrente  e'  insorta,   con   ricorso   ritualmente
notificato, e con successivi motivi  aggiunti,  avverso  gli  atti  e
provvedimenti amministrativi emanati in esecuzione della legge  della
Regione  Basilicata  11  gennaio  2017,  n.  1,   intitolata   «Nuova
disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del
territorio», lamentandone, sotto  diversi  profili,  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 2, 31, 32 e 33. 
    1.1. In particolare, l'art. 2 della  cennata  legge  dispone  che
l'intero  territorio  regionale  e'  classificato   di   bonifica   e
costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale e' istituito
un unico consorzio di bonifica denominato Consorzio di Bonifica della
Basilicata. L'art. 31 prevede che l'entrata  in  vigore  della  legge
determini lo scioglimento e la messa in liquidazione, tra gli  altri,
del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri,  costituito  con
d.P.R. 26 novembre 1969, nonche' che  la  Giunta  regionale  provveda
giorni alla nomina di un  commissario  unico  liquidatore  il  quale,
oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, curi fino al 31
dicembre 2017 l'amministrazione dei quattro  enti  con  i  poteri  di
amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi.  L'art.  32
dispone che il disciolto Consorzio di Miglioramento  Fondiario  Valle
Agri di cui al comma 1 dell'art. 31  continui  a  svolgere  tutte  le
attivita' e  funzioni  di  cui  al  proprio  statuto  ed  alla  legge
regionale 6 settembre 2001, n. 33 fino al 31  dicembre  2017.  L'art.
33, infine, recita che a decorrere dal 1° gennaio 2018  il  Consorzio
di bonifica istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 subentra:  a)  in
tutte le attivita' e funzioni  di  cui  alla  presente  legge  ed  in
precedenza svolte  dai  disciolti  consorzi;  b)  nella  gestione  ed
utilizzazione di tutte le  opere  di  cui  all'art.  4  presenti  sul
territorio regionale  anche  se  in  precedenza  non  in  gestione  o
utilizzazione dei disciolti consorzi; c) nel diritto di proprieta'  e
nel diritto d'uso di tutti i  beni  immobili  gia'  utilizzati  o  da
utilizzarsi  per  fini   istituzionali;   d)   nella   proprieta'   e
disponibilita' di tutti i beni mobili  strumentali  anche  registrati
gia' in disponibilita' dei disciolti consorzi. 
    2. Nel costituirsi in giudizio, l'Ente intimato ha  eccepito,  in
rito,  il  difetto  di  giurisdizione  del  giudice   amministrativo,
nonche', nel merito, l'infondatezza del ricorso, 
    3. Il Collegio  ritiene  che  la  disamina  della  conformita'  a
Costituzione dei richiamati articoli della legge regionale n.  1  del
2017 sia pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio,  anche
in  punto  di  giurisdizione,   in   quanto   la   dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  determinerebbe  la  caducazione   del
potere  di  soppressione  previsto   dalla   legge   regionale,   con
conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario,  in
applicazione del criterio che  contrappone  la  carenza  assoluta  di
potere allo  scorretto  esercizio  di  esso,  riservando  al  giudice
amministrativo la valutazione di quest'ultimo. Ad  opposta  soluzione
si dovrebbe invece pervenire nel  caso  in  cui  la  questione  fosse
dichiarata non fondata (Cass. civ. SS.UU. ord n. 12257 del 2002;  id.
sent. 8 febbraio 2006, n. 2635) 
    4. Sul  versante  della  rilevanza,  la  sollevata  questione  di
legittimita'  costituzionale  assume  pregnanza   gia'   nella   fase
cautelare del presente giudizio, in quanto, da un lato, in base  alla
delibazione  sommaria  tipica  della  trattazione  dell'incidente  di
sospensione, le censure prospettate nel  ricorso,  al  di  la'  della
questione di costituzionalita', appaiono prive di pregio giuridico in
quanto gli  atti  impugnati  costituiscono  mera  applicazione  della
richiama disposizione legislativa e, dall'altro,  l'esecuzione  degli
atti  amministrativi  gravati  sarebbe  suscettibile   di   provocare
lßirreversibile e gravissimo pregiudizio delle  posizioni  giuridiche
soggettive del ricorrenti, in quanto l'insediamento  del  commissario
unico liquidatore di  per  se'  sottrae  agli  organi  consortili  le
funzioni di amministrazione e direzione dell'ente, mentre il  decorso
del termine finale del 31 dicembre 2017  determinera'  la  definitiva
soppressione dell'ente ricorrente e la perdita del suo patrimonio. 
    4.1. Non puo' revocarsi in dubbio,  inoltre,  che  l'applicazione
della  normativa  contestata  condurrebbe  al   rigetto   dell'azione
impugnatoria, di  modo  che  la  questione  dedotta  ha  un'incidenza
attuale e non meramente eventuale. 
    5. In relazione alla non manifesta infondatezza, occorre in primo
luogo  considerare  la  natura  e  le  funzioni   dei   consorzi   di
miglioramento fondiario nell'ambito della disciplina  della  bonifica
integrale dettata dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. Invero, L'art. 1
del citato r.d. dispone che alla bonifica integrale si  provvede  per
scopi  di  pubblico  interesse  mediante  opere  di  bonifica  e   di
miglioramento fondiario. Le opere di  bonifica  sono  quelle  che  si
compiono in base ad un piano generale di lavori  a  vantaggio  di  un
intero territorio. Le opere di miglioramento fondiario,  sono  quelle
che si compiono a vantaggio di uno o piu' fondi, indipendentemente da
un piano generale di bonifica. Le opere  di  miglioramento  fondiario
indipendenti da  un  piano  generale  di  bonifica  sono  individuate
dall'art. 43. Ai sensi dell'art. 71, per la esecuzione,  manutenzione
ed  esercizio  di  opere  di  miglioramento  fondiario,  riconosciute
sussidiabili a termini dell'art. 43,  possono  costituirsi  consorzi,
con le forme indicate per i consorzi di  bonifica.  A  tali  consorzi
sono applicabili varie norme relative ai consorzi di bonifica, ed  in
particolare l'art. 62, in tema di modificazioni  e  soppressione.  Da
altro versante, l'art. 863 cod. civ, dopo  aver  previsto,  al  primo
comma, la possibilita' di costituire consorzi  per  l'esecuzione,  la
manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni
a piu' fondi  e  indipendenti  da  un  piano  generale  di  bonifica,
dispone, al secondo comma, che tali consorzi «sono persone giuridiche
private», precisando tuttavia che  gli  stessi  possano  assumere  il
carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la  loro  vasta
estensione territoriale o per la particolare  importanza  delle  loro
funzioni ai fini dell'incremento della produzione, siano riconosciuti
di   interesse    nazionale    con    provvedimento    dell'autorita'
amministrativa. 
    5.1. Le richiamate disposizioni qualificano dunque i consorzi  di
miglioramento  fondiario,  nella   loro   configurazione   ordinaria,
ovverosia quella che viene in rilievo nel  presente  giudizio,  quali
enti associativi privati preposti all'esecuzione ed alla gestione  di
opere  di  miglioramento  fondiario  nell'interesse  dei  fondi   dei
soggetti associati, a spese di questi ultimi, ma con il  concorso  di
sussidi pubblici ed  agevolazioni  creditizie,  e  sulla  conseguente
natura  privata  delle  funzioni  svolte,  in  quanto  essenzialmente
rivolte  alla   soddisfazione   di   interessi   privati,   ancorche'
realizzino, di riflesso, uno scopo di pubblico interesse. 
    5.2.  La  legge  regionale  n.  1  del  2017,  nel  prevedere  lo
scioglimento del consorzio ricorrente e nel disporre l'istituzione di
un  unico  consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  per  l'intero
territorio regionale, per un verso preclude la costituzione di  nuovi
consorzi di tal genere da parte  dei  privati  e,  per  altro  verso,
determina il  completo  venir  meno  dei  compiti  istituzionali  dei
consorzi di miglioramento fondiario e l'integrale  svuotamento  delle
funzioni loro proprie. 
    5.3.  Ritiene  il  Collegio  che  nella  fattispecie  emerga   il
contrasto dei richiamati artt. 2, 31, 32 e 33 della  legge  regionale
con l'art. 117, terzo  comma,  recante  le  materie  di  legislazione
concorrente,  con  riguardo  al  «governo  del  territorio».  Invero,
attenendo le attivita' di bonifica, oltre che allo sviluppo economico
della produzione agricola, alla difesa  del  suolo  e  dell'ambiente,
alla tutela, alla valorizzazione ed al  corretto  uso  delle  risorse
idriche (Corte cost. n. 66/92; n. 326/98), e quindi alla gestione del
territorio, la potesta' legislativa in punto di bonifica integrale va
ascritta, appunto, alla materia  «governo  nel  territorio».  In  tal
senso, nelle materie di legislazione concorrente spetta alle  Regioni
la potesta' legislativa «salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».  Ebbene,  gli
articoli 2 e 31 della ripetuta legge regionale,  nel  contemplare  la
costituzione di un  unico  consorzio  e  lo  scioglimento  di  quelli
esistenti, appare superare il limite dei  principi  fondamentali  che
emergono dalla legislazione statale  nella  materia  della  bonifica.
Deve infatti considerarsi principio fondamentale desumibile dal  r.d.
n. 215 del 1933, che reca l'unica organica disciplina  della  materia
«bonifica  integrale»,  quello  della   concorrenza   dell'intervento
pubblico e privato in materia di bonifica,  che  si  manifesta  nella
coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei  consorzi  di  bonifica
(Corte cost. n. 316/1998), ma che sussiste  anche  sotto  il  profilo
della compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di
enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario.
Consegue che la soppressione dell'unico  consorzio  di  miglioramento
fondiario della Basilicata, ente privato a carattere  associativo,  e
la preclusione alla costituzione di nuovi soggetti di tal fatta,  per
effetto  della  costituzione   dell'unico   consorzio   di   bonifica
regionale, non sembra consentita al legislatore regionale, in  quanto
suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza. 
    5.4.  In  secondo  luogo,  gli  artt.  2,  31,  32  e  33  paiono
contrastare con  la  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato
riconosciuta dall'art.  117,  comma  2,  lettera  l),  nella  materia
«ordinamento civile», con riguardo alla disciplina  dei  rapporti  di
diritto privato, rispetto ai quali, anche in relazione  al  principio
di  eguaglianza  sancito  dall'art.  3  Cost.,  va   assicurata   una
regolamentazione uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale,  con
conseguente invalicabile limite alla potesta'  legislativa  regionale
di disegnare discipline divergenti. Infatti, la legge regionale n.  1
del 2017 pare escludere la facolta' dei privati proprietari di  fondi
interessati all'esecuzione di opere  di  miglioramento  fondiario  di
associarsi in consorzio, ai sensi dell'art. 71 del r.d.  n.  215  del
1933 e dell'art. 863 c.c., ed in attuazione del principio di liberta'
di associazione sancito dall'art. 18 Cost., determinando  una  palese
difformita' di regime. 
    5.5. Le scelte operate dalla ripetuta legge, nei citati  articoli
2 e 31, paiono, poi, contrastare con l'art. 118, quarto comma,  della
Costituzione, secondo il  quale  le  Regioni  favoriscono  l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento  di
attivita'  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio   di
sussidiarieta'. 
    5.6. L'art.  33  della  contestata  legge  regionale  stabilisce,
ancora,  che  il  consorzio  unico  succeda  al  disciolto  consorzio
ricorrente nei rapporti giuridici e amministrativi, ivi  compresa  la
titolarita' dei beni eventualmente posseduti, al  di  fuori  di  ogni
procedura di eventuale ablazione per ragioni di  interesse  pubblico,
con conseguente corresponsione di  indennizzi,  traducendosi  in  una
violazione  dei  principi  costituzionali   di   salvaguardia   della
proprieta' privata, di cui agli artt. 41, 42 e 43 della  Costituzione
(Corte cost. n. 282 del 2004). 
    5.7.  Alcun  rilievo,  a  giudizio  del  Collegio,  assume  nella
presente vicenda quanto disposto dall'art. 27 del  d.l.  31  dicembre
2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 1998, n. 31, richiamato
dall'Ente intimato nei propri scritti difensivi, in quanto il  potere
ivi previsto  di  procedere  al  riordino,  mediante  accorpamento  o
eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di  bonifica
e di miglioramento fondiario ha riguardo ai soli soggetti di  cui  al
capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e  non
ai consorzi di miglioramento fondiario,  disciplinati  dal  capo  II.
Inoltre, tale riordino avrebbe comunque dovuto  aver  luogo  al  piu'
tardi entro il 31 dicembre 2008,  come  espressamente  stabilito  dal
medesimo articolo. 
    5. Dalle considerazioni che precedono discende,  ai  sensi  degli
artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 2, 31, 32 e 33 della legge regionale 1 del  2017,  per
le violazioni innanzi prospettate e,  per  l'effetto,  la  rimessione
degli atti alla Corte  Costituzionale,  nonche'  la  sospensione  del
giudizio fino alla definizione dell'incidente  di  costituzionalita',
ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
87. 
    6. Le spese di giudizio saranno regolate all'esito  della  camera
di  consiglio   successiva   alla   risoluzione   dell'incidente   di
costituzionalita'.